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28.11.2022

Chiusura delle scuola e obblighi di servizio

In caso di chiusura della scuola I docenti e gli Ata non presteranno servizio. Essendo equiparate alle assenze disposte per motivi come nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, che impediscono l’accesso al personale e agli alunni, anche queste astensioni dal lavoro non devono essere giustificate, né recuperate e quantomeno soggette a decurtazione stipendiale. In caso contrario, infatti, verrebbe posta in essere una condotta palesemente illegittima perché in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il dipendente della scuola, ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

 Pertanto sono considerati giorni effettivi di servizio e validi anche per il periodo di prova, per la proroga/conferma delle supplenze, eccetera.

 Riportiamo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.