Sintesi delle misure di taglio del CUNEO FISCALE, previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
Le misure vanno distinte tra bonus e ulteriori detrazioni.
I principali interessati ai bonus sono coloro che percepiscono redditi inferiori a 20mila euro annui.
Qualcuno (pochi collaboratori scolastici), potrà usufruire, come ultimo degli scaglioni previsti, di un bonus pari al 4,8% della tassazione, ma la maggior parte del personale scolastico ha un reddito superiore. Praticamente nessuno nella scuola avrà il bonus massimo (7,1%).
La maggior parte dei docenti (redditi tra 20 e 32 mila € l’anno) avrà una detrazione fino a 1.000 € (taglio di tassazione applicata calcolato sul reddito presunto, basato sul CU 2024).
Gli arretrati saranno corrisposti a giugno, insieme a una piccola somma di IDV (indennità di vacanza contrattuale per il CCNL scaduto).
Coloro che prenderanno bonus e detrazioni dovranno fare attenzione che a febbraio 2026 non venga loro richiesta una parte di bonus/detrazioni come conguaglio fiscale.
Addirittura su NoiPA hanno già previsto l’opzione di rinuncia, come già accaduto per il bonus Renzi, che veniva quasi sistematicamente richiesto indietro l’anno dopo.
Il maggiore rischio di conguaglio negativo ce l’hanno coloro che nel 2024 avevano redditi inferiori a 20mila €.
La nostra richiesta è sempre stata che le politiche sul reddito siano fatte aumentando gli stipendi, non attraverso questi bonus.
*****
Sintesi a cura di Valentina Cervi (Gilda Ferrara)
Taglio del CUNEO FISCALE
Il taglio del CUNEO FISCALE si articola in due diverse forme di beneficio fiscale, erogate dal nostro datore di lavoro (tramite NOIPA):
1. un BONUS FISCALE per chi ha un reddito fino ad € 20.000 (art 1 c. 4 L. 207/2024),
2. una ULTERIORE DETRAZIONE per chi ha un reddito tra € 20.001 ed € 40.000 (art 1 c. 6 L.207/2024).
CONSEGUENZE
Il BONUS sarà calcolato e attribuito tramite NoiPA sulla base delle informazioni presenti a sistema (reddito da lavoro DIPENDENTE, rientrante nei limiti previsti e sopra indicati).
Se si prevede che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste – ad esempio, perché si percepiscono redditi (affitti, lavoro autonomo, altri redditi, …) diversi da quello di lavoro DIPENDENTE noto a NoiPA, è possibile rinunciare al beneficio, tramite
Area riservata di NoiPA (cui si accede con SPID o CIE) e seguendo il percorso
Servizi -> Stipendiali -> Gestione benefici fiscali.
E tramite lo stesso servizio sarà possibile riattivare il beneficio revocato precedentemente.
ULTERIORE DETRAZIONE
L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai lavoratori dipendenti
con reddito COMPLESSIVO annuo tra € 20.001 ed € 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste,
ed è pari ad € 1.000 per i redditi tra € 20.001 ed € 32.000;
di importo progressivamente decrescente (da € 1.000 ad € 0) per i redditi da € 32.001 ad € 40.000, secondo la formula:
DETRAZIONE = 1.000 € X (40.000 – REDDITO ANNUO) : 8.000
CONSEGUENZE
L’ULTERIORE DETRAZIONE sarà calcolata e attribuita tramite NoiPA sulla base delle informazioni presenti a sistema (reddito da lavoro DIPENDENTE, rientrante nei limiti previsti e sopra indicati).
Se si prevede che il proprio reddito COMPLESSIVO (al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste – ad esempio, perché si percepiscono redditi (affitti, lavoro autonomo, altri redditi, …) diversi da quello di lavoro DIPENDENTE noto a NoiPA, è possibile rinunciare al beneficio, tramite
Area riservata di NoiPA (cui si accede con SPID o CIE) e seguendo il percorso
Servizi -> Stipendiali -> Gestione benefici fiscali.
E tramite lo stesso servizio sarà possibile riattivare il beneficio revocato precedentemente.
RINUNCE
Qualora si ritenga che il proprio reddito COMPLESSIVO
(al netto del reddito di ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE) superi le soglie previste, è possibile rinunciare agli specifici benefici sul portale NOIPA,
utilizzando anche la specifica app NOIPA, per la generazione del codice OTP,
con le seguenti precisazioni:
- Se si rinuncia entro il 25/5, si eviterà l’erogazione del beneficio nel mese di Giugno 2025 (e nei successivi).
- Se si rinuncia dopo il 25/5, il beneficio verrà comunque interrotto dalla prima mensilità utile.
- Se non si rinuncia e si percepiscono benefici non spettanti, si restituirà quanto non di diritto in sede di conguaglio fiscale o di dichiarazione dei redditi.
- Se si rinucia, ma si aveva effettivamente diritto ai benefici fiscali di cui sopra, sarà operato il conguaglio a credito, eventualmente anche in sede di dichiarazione dei redditi.
In conclusione alcuni riferimenti, per una diretta lettura: