C'è ancora qualche Dirigente che si incaponisce ad utilizzare gli insegnanti in plesso diverso, in occasione della chiusura di un plesso per motivi vari.
TALE COMPORTAMENTO è PALESEMENTE ILLEGITIMO.
Perché in contrasto con le disposizioni previste dall’art. 1256 del Codice Civile: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (il dipendente della scuola, ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
C'è inoltre l'O.M. 185/1995 che dispone:
Nei plessi adibiti a sede di seggio elettorale, invece, trovandoci in presenza di una chiusura dell’edificio, non ci sono obblighi di servizio. “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
E' chiaro che le ipotesi richiamate sono meramente indicative, e si estendono a tutti quei casi di chiusura di un plesso per causa di forza maggiore, vedi ad esempio lo sciopero del personale ATA che impedisce l'apertura della scuola.
Infine, ultimo ma non ultimo in termini di importanza, c'è il contratto sulla mobilità il quale all'art. 3 co. 5 stabilisce i criteri di assegnazione degli insegnanti ai plessi situati in comuni diversi. Quella è una assegnazione che non può essere modificata in corso d'anno ad libitum del Dirigente.
E su questo lo scorso anno abbiamo vinto una conciliazione contro un Dirigente che pretendeva di spostare le insegnanti da un plesso all'altro.
Ci sarebbe poi un parere dell'Aran negativo al riguardo.
E' appena il caso di ricordare che l'Aran (come stabilito dal contratto) può dare interpretazioni autentiche del contratto solo ed esclusivamente unitamente ai Sindacati firmatari del contratto stesso. Non si può permettere di interpretare il contratto da sola.
Cosa fare allora in caso di ordine illegittimo.
Primo fare rimostranza SCRITTA al Dirigente perchè l'ordine è illegittimo.
Secondo richiedere per iscritto e pretendere un ORDINE SCRITTO del Dirigente il quale si assume così la responsabilità di quello che dispone e l'ordine in quel caso deve essere eseguito ma può essere impugnato.
Non può invece essere impugnato un ordine verbale che non ha nessun valore, neppure se a mezzo WhatsAp e tanto meno impartito da parte dei collaboratori vari che non hanno potere di dare ordini di servizio. Anche questo è certificato nella conciliazione prima citata.
Ma cosa è un ordine scritto: non è certo una circolare generica indirizzata a tutti e magari valevole per tutto l'anno scolastico, ma solo ed esclusivamente una lettera indirizzata personalmente al singolo Insegnante, con regolare protocollo e firma del Dirigente dove si ordina di eseguire qualcosa di preciso.
E in tal caso c'è la possibilità di impugnare il provvedimento illegittimo.
(pinciu)
