Una sentenza destinata a far discutere arriva dal Tribunale di Lecce, che con la decisione n. 99/2026, depositata il 5 febbraio, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’Istruzione e del Merito per le lesioni subite da un’insegnante aggredita da un alunno con disabilità. Alla docente spetterà un risarcimento complessivo di 8.790 euro, oltre rivalutazione e interessi.
I fatti: aggressione durante l’orario di lezione
L’episodio risale al 2017, in una scuola primaria della provincia di Lecce. L’insegnante, impegnata regolarmente in classe, è intervenuta nel corridoio dopo aver udito le urla di una collega. Qui ha assistito all’aggressione di un alunno con disabilità nei confronti della maestra e ha tentato di fermarlo. Durante il tentativo di contenimento, è stata colpita con un pugno alla mano destra, riportando la frattura del mignolo.
Un collaboratore scolastico, intervenuto a sua volta, non è riuscito a bloccare lo studente ed è stato bersaglio di sputi.
L’elemento centrale emerso nel processo è l’assenza del docente di sostegno assegnato all’alunno al momento dei fatti. Dalle testimonianze è risultato che l’insegnante specializzata era in servizio solo in fascia pomeridiana (11:00–16:00), mentre l’aggressione si è verificata alle 9:00 del mattino. Nessuna sostituzione era stata predisposta per coprire l’orario scoperto.
Secondo il Tribunale, lo studente era già noto per comportamenti aggressivi e necessitava di una presenza costante durante l’intero orario scolastico.
La responsabilità dell’Amministrazione
Il Giudice Onorario di Pace ha fondato la decisione sugli articoli 1218 e 2087 del Codice Civile, configurando una responsabilità contrattuale in capo all’amministrazione per violazione degli obblighi di vigilanza e tutela della sicurezza sul lavoro.
L’articolo 1218 disciplina la responsabilità per inadempimento, mentre l’articolo 2087 impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
La pronuncia richiama inoltre l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il rapporto tra scuola e personale docente genera un “contatto sociale qualificato” che obbliga l’istituzione a garantire condizioni di sicurezza adeguate.
Per ottenere il risarcimento, il docente deve provare il danno e il nesso con l’attività lavorativa. Spetta invece all’amministrazione dimostrare che l’evento sia stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile. Nel caso in esame, la prevedibilità dei comportamenti aggressivi dell’alunno ha escluso tale possibilità difensiva.
Il danno accertato e le somme liquidate
La Consulenza Tecnica d’Ufficio ha certificato un danno biologico permanente del 4%, legato al distacco parcellare della seconda falange del quinto dito della mano destra e a una lesione capsulo-legamentosa. La docente ha inoltre affrontato 121 giorni di inabilità temporanea parziale, con percentuali decrescenti.
Il Tribunale ha quantificato:
4.641,89 euro per il danno biologico permanente
2.285,40 euro per l’invalidità temporanea
693,00 euro per il danno morale
1.170,00 euro per spese mediche
Il totale raggiunge 7.620,02 euro, cui si aggiungono 1.170 euro per spese sanitarie, per un importo complessivo di 8.790 euro, oltre rivalutazione e interessi. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali (4.491 euro) e della consulenza medico-legale (585,20 euro). La compagnia assicuratrice dovrà rimborsare l’amministrazione per quanto versato.
Il principio affermato
La decisione ribadisce un punto fondamentale: la scuola è tenuta a garantire la presenza del docente di sostegno per l’intero orario scolastico, in misura adeguata alle esigenze dell’alunno.
La sentenza si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza della Cassazione, che distingue nettamente il danno morale da quello biologico e rafforza gli obblighi di tutela in capo alle istituzioni scolastiche.
Un pronunciamento che richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare copertura effettiva del sostegno e di prevenire situazioni di rischio, non solo per gli alunni ma anche per il personale docente.
